A San Cesareo esiste un bitumificio, ma non lo chiamano così, lo chiamano “Impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi e produzione di conglomerato bituminoso con recupero di rifiuti non pericolosi”.
Di questo impianto, situato a
poche decine di metri dalle prime abitazioni, nessuno, nessun cittadino, nessun
abitante della zona, ha mai saputo alcunché fino all’arrivo dei fumi. Nessuno,
d’altra parte, si è mai preoccupato di spiegare, di avvertire, di tranquillizzare
i residenti che, come troppo spesso accade, si sono resi conto della nuova
costruzione ad opera già compiuta.
Per ora, noi non vogliamo
entrare nel merito della nocività reale o presunta riferita alle emissioni, non
vogliamo addentrarci in particolari tecnici, non vogliamo additare
colpevoli. Vogliamo solo capire.
Per capire però, abbiamo
bisogno di carte, di atti, abbiamo bisogno di sbrogliare il bandolo della
matassa, di sapere quale iter è stato seguito, quali autorizzazioni, con quali
prescrizioni, quali i pareri, quali le criticità e se ce ne sono, se ci sono
state conferenze di servizi e chi è stato coinvolto, quali e quanti obblighi si
devono ottemperare, quali i controlli da effettuare e da parte di chi e come il
cittadino può esserne portato a conoscenza …
Ecco, ciò su cui vogliamo
concentrarci in questo momento è proprio questo: il diritto del cittadino a
sapere, ad essere informato.
Sembra però, che non sia un
diritto ma una prova di bravura da dover superare: la prima richiesta degli
atti infatti è stata inoltrata dal Comitato di Difesa del Territorio al comune
di San Cesareo in data 21 ottobre 2013. Contestualmente l’Amministrazione
Comunale è stata invitata ad adoperarsi
affinché fosse salvaguardata la salute pubblica e fossero attivati tutti i
controlli necessari a verificare, oggi ed in futuro, il rispetto delle
normative sulle emissioni inquinanti.
E’ seguito, in data 13 novembre
2013, il primo diniego del comune, giustificato dal fatto che ”l'istanza di accesso agli atti prodotta è
stata formulata in maniera generica, in quanto si riferisce a " tutti gli
atti relativi al suddetto impianto" e che nella stessa sarebbe stata “omessa
la dimostrazione di legittimazione del richiedente”; come se, non avendo gli atti, potessimo noi
sapere preventivamente da quali parti nello specifico sono composti. Inoltre,
in merito ai controlli richiesti ci veniva risposto che “ il
diritto di accesso stesso non puo' essere utilizzato come strumento per un mero
generico e generalizzato controllo esplorativo sull'azione amministrativa nè
puo' essere configurato come un particolare tipo di azione popolare”.
In data 13 dicembre il Comitato
ha quindi provveduto a rinnovare la richiesta appellandosi al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”. Evidentemente però anche la nuova formulazione non
è piaciuta al comune se, in data 13 gennaio 2014 ha provveduto a rispondere con
un ulteriore rifiuto, motivato questa volta
dalla “non applicabilità del D.Lgs
n. 33/2013 per la sussistenza di piani separati di operatività e di rito degli
istituti in questione”. Nella stessa occasione venivamo invitati a
presentarci presso l’ufficio comunale competente “per le utili e dettagliate informazioni necessarie poi ad estrarre eventuali copie degli atti di
interesse”.
Ci siamo quindi recati
nell’ufficio indicato dove, dopo aver giocato al rimbalzo tra tecnici e
impiegati, siamo stati dotati di conto corrente da euro 20,00 necessario ad
ottenere l’accesso agli atti e da pagare
contestualmente alla richiesta (qualora venga giudicata
dall’amministrazione idonea, in quanto ci dicono che “ il requisito per l'accesso agli atti risiede
in un interesse diretto, concreto e attuale”) e di modulo prestampato
appositamente predisposto.
Che dire…
Questa è parte della nostra
risposta protocollata in data 13 marzo 2014 in cui osserviamo che,
a norma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 19
agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale", l'autorità pubblica rende
disponibile “l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta,
senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.”
Inoltre
è d’uopo ricordare che l’art. 2, comma 1 del citato Decreto definisce
“informazione ambientale”:
1)
lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio, i siti naturali....e le interazioni tra questi elementi;
2)
le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che
incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero
1);
3)
le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonche' le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e
le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.”
Speriamo che dopo “solo” cinque mesi di rimbalzi contro un muro di gomma,
la nostra richiesta possa ricevere la soddisfazione dovuta.
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